Servizio Salvaguardia

Un consumatore di energia elettrica, non avente diritto al servizio di maggior tutela e che per varie ragioni si trovi senza venditore nel mercato libero, usufruisce del servizio di salvaguardia.

AU ha il compito di organizzare e svolgere le procedure concorsuali per la selezione delle imprese che erogano il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024, n. 265 e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.