Benvenuti nell’area dedicata alla presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per la Transizione Energetica nel Settore Industriale.
Da questa pagina è possibile
È possibile presentare la domanda a decorrere dalle ore 09:00 del giorno 10 giugno 2024 e fino alle ore 19:00 del giorno 30 giugno 2024: la documentazione deve essere compilata esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando l’apposito form e relativo allegato, resi disponibili, opportunamente firmati digitalmente.
ATTENZIONE: Essendo il 30 giugno 2024 giorno festivo, il termine ultimo entro il quale le domande di aiuto possono essere presentate è il 1° luglio 2024 ore 19:00. (In applicazione del principio generale di cui all’art. 155, comma 4 CPC, il quale recita: "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”).
Sono le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati negli allegati alle Linee Guida ETS dopo il 2021 (comunicazione della Commissione Europea 2020/C 317/04), ritenuti esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell’UE, a causa dei costi delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
Per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si intende uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’Unione Europea perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.
Il Soggetto beneficiario, e pertanto il soggetto ammesso a presentare la domanda, è l’impresa di cui alla lettera b), del comma 1, dell’art 9 del decreto ministeriale del 12 novembre 2021, n. 466 in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j) del comma in parola.
Il Soggetto beneficiario può essere diverso da quello individuato dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 9 del decreto ministeriale del 12 novembre 2021 qualora gli accordi di cessione abbiano previsto diversamente, purchè il soggetto individuato da tali accordi sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j) del comma 1 dell’art. 9 del decreto ministeriale del 12 novembre 2021, n. 466.
La domanda deve essere inviata a mezzo email PEC all’indirizzo fondotesi@pec.acquirenteunico.it
Alla email devono essere allegati i moduli per la richiesta dell’aiuto di stato (modello di domanda aiuto di Stato, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e allegato Dati impianti e prodotti), con relativi allegati, il documento di identità, pienamente leggibile ed in corso di validità, del legale rappresentante.
I moduli per l’invio della domanda sono scaricabili cliccando sullo specifico documento di interesse: modello di domanda di aiuto di Stato, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e Allegato Dati impianti e prodotti.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Si richiede, inoltre, di indicare nel modulo di domanda il nome, cognome di telefono di un referente per la gestione della domanda.
La Guida alla compilazione del documento è scaricabile cliccando qui.
Si richiede di inserire nell’oggetto della PEC, esclusivamente la ragione sociale completa dell’impresa per conto della quale si sta inviando la domanda.
Ogni PEC inviata deve avere una dimensione massima di 30 MB. In caso sia necessario inviare due o più email, si suggerisce di inserire nell’oggetto, unitamente alla ragione sociale dell’impresa, il numero progressivo della stessa rispetto al numero totale di invii (es. Impresa Alfa Spa - 1 di 3, Impresa Alfa Spa - 2 di 3, ecc.). Attenzione: nel caso in cui l’invio della domanda sia effettuato mediante una sola pec, NON deve essere indicato alcun numero dopo la ragione sociale.
In caso di invio di osservazioni e/o integrazioni a seguito della ricezione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, si richiede di inserire nell’oggetto della PEC esclusivamente il seguente testo: (ragione sociale completa dell’impresa richiedente) – Osservazioni e/o integrazioni di cui all’art. 10- bis della legge. n. 241/1990.
Nel caso in cui la domanda di concessione sia stata presentata da un procuratore, sarà quest’ultimo ad inviare le osservazioni e/o integrazioni per conto dell’impresa.
Dati da inserire nel modello di domanda
NOTA BENE: in caso di elevata numerosità dei prodotti / impianti da inserire, rispetto alle righe effettivamente disponibili nel foglio di calcolo, si richiede di compilare più allegati Dati impianti e prodotti inserendo, in ciascun specifico allegato, tutti i prodotti relativi ad uno, ed un solo, sito produttivo (i prodotti afferenti allo stesso sito produttivo devono cioè essere inseriti tutti in un unico allegato xls).
Al fine di ottimizzare le attività istruttorie, e permettere una migliore comprensione della eventuale documentazione inviata in allegato alla domanda, ove ritenuto opportuno, si suggerisce infine di inviare dettagliate note esplicative.
Ai fini dell'erogazione dell’aiuto, nel caso in cui si debba procedere agli adempimenti necessari all’acquisizione della documentazione antimafia, si richiede di verificare, per ogni familiare maggiorenne convivente dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, che:
È possibile contattare il numero 320.0307466 dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14:30 alle 16:00 per eventuale supporto legato esclusivamente all’invio della domanda.
ATTENZIONE! NON saranno riscontrate eventuali richieste e/o quesiti relativi a specifiche fattispecie riguardanti l’impresa proponente.
Clicca qui per consultare le risposte inviate dalla CEU alle richieste di chiarimenti presentate dal Gestore del Fondo, anche se solo parzialmente applicabili alle richieste di aiuto relative all’anno 2023.