Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

[Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023]

In applicazione di quanto previsto al comma 125 bis dalla Legge 4 agosto 2017 eventuali dati relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, devono essere pubblicati, a partire dal 2018, nella nota integrativa del Bilancio annuale.

In applicazione di quanto previsto al comma 126 dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 eventuali dati relativi ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, devono essere pubblicati, a partire dal 2018, nella nota integrativa del Bilancio annuale. Allo stato non risultano sussistere atti di concessione di AU.

Si riportano per completezza informativa i seguenti bilanci (pubblicati altresì nella relativa sezione)