Approvvigionamento di energia elettrica
Le modalità di approvvigionamento cui Acquirente Unico deve attenersi sono state fissate nel decreto del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003. Secondo quanto previsto in tale decreto, Acquirente Unico può:
- stipulare contratti bilaterali, al di fuori della Borsa Elettrica, per una quantità non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato;
- partecipare alle procedure per l’assegnazione di capacità di trasporto per l’importazione di energia elettrica dall’estero e, in base alla capacità assegnata attribuita, stipulare contratti con fornitori esteri;
- partecipare all’assegnazione di capacità produttiva per l’acquisto dell’energia “Cip 6”;
- acquisire tutta l’energia dei contratti pluriennali di importazione per clienti tutelati;
- approvvigionarsi di energia elettrica per la restante parte del fabbisogno tramite il mercato elettrico, stipulando preventivamente contratti finanziari per la copertura del rischio della volatilità dei prezzi.
Cessione di energia elettrica agli Esercenti la Maggior Tutela
L’energia elettrica acquistata da Acquirente Unico è rivenduta agli Esercenti la Maggior Tutela secondo le direttive dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, a prezzi che assicurano la copertura dei costi riconosciuti e l’equilibrio del bilancio.
Tutela del consumatore
Acquirente Unico, in avvalimento dell’Autorità, dal 1° dicembre 2009 gestisce lo Sportello per il Consumatore di Energia, che fornisce informazioni ai consumatori sui diritti e sulle opportunità derivanti dalla liberalizzazione dei mercati energetici e sui provvedimenti dell’Autorità, oltre ad assisterli in caso di controversie relative al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei servizi dell’energia elettrica e del gas non direttamente risolte dai fornitori o distributori.
FUI gas
Con riferimento al mercato del gas naturale - art. 30 comma 5 della Legge n. 99/09 - il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto del 3 settembre 2009, con il quale viene data ad Acquirente Unico la responsabilità di effettuare le procedure ad evidenza pubblica, per l’anno termico 2009-2010, per l’individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza nel mercato del gas naturale per il clienti finali.